Accensione riscaldamenti
ogni stabile può decidere in autonomia

In considerazione delle numerose richieste pervenute in queste ore, si ricorda alla cittadinanza che le disposizioni di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, art.4 commi 2 e 3) prevedono che dal 15 ottobre al 15 aprile l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale sia consentito nel rispetto dei limiti di 14 ore giornaliere.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Si sottolinea quindi che, considerate le particolari condizioni climatiche di queste ore e previste per i prossimi giorni, dopo il 15 aprile il responsabile degli impianti di riscaldamento di ogni stabile può deciderne in autonomia l'accensione per una durata massima di 7 ore giornaliere.

Si demanda quindi ad ogni stabile e ai singoli amministratori, in base alle condizioni di efficienza termica dell’immobile, la valutazione delle ore di accensione che sono in ogni caso consentite dalla normativa vigente.

L’amministrazione comunale opererà in linea con quanto sopra anche per la gestione termica degli edifici pubblici, ivi comprese le scuole, per le quali le 7 ore giornaliere sono ovviamente sufficienti. Si ricorda anche che scuole materne e asili e utenze sensibili sono escluse dalla limitazione delle 7 ore.

 



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