Centri estivi e di vacanza per minori
Disposizioni Regionali in materia e presentazione SCIA prima dell'inizio attività

CENTRI VACANZA PER MINORI

Centri estivi - Estate Ragazzi Campi-scuola e simili

INDICAZIONI OPERATIVE

   I soggetti intenzionati ad attivare servizi e progetti di “Centri di Vacanza” sono invitati a prendere attenta visione dei provvedimenti regionali in materia e a presentare la SCIA prima dell'inizio dell'attività

  Sono “Centri di Vacanza” i presidi per minori che forniscono agli stessi un servizio temporaneo a contenuto pedagogico ricreativo con o senza pernottamento o preparazione e somministrazione di alimenti e bevande (rif. normativo D.G.R. 11.03.2015, n. 3, Art. 17).

   L'avvio di un centro di vacanza per minori è subordinato alla presentazione di una SCIA da trasmettere al Comune territorialmente competente.

   Con Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760 sono stati approvati i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori. Cliccando sul link è possibile scaricare la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760.

   Con Determinazione Dirigenziale 18 maggio 2018, n. 411: D.G.R. n. 11-6760 del 20-04-2018 "L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di Vacanza per minori" viene approvata la modulistica per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), necessaria per l'attivazione dei Centri di vacanza per minori-centri estivi – estate ragazzi. Cliccando sul link è possibile scaricare la D.D. 18 maggio 2018 n. 411, con l'allegato modulo della S.C.I.A.

   In caso di attivazione di un Centro che preveda attività di ristorazione ex art. 6 del Reg. UE n. 852/2004, il procedimento soggiace alle procedure in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP) ex D.P.R. 447/98 e 440/2000.

   Il Comune di Beinasco utilizza esclusivamente, per le pratiche inerenti alle attività produttive, lo Sportello telematico il cui indirizzo è: https://www.impresainungiorno.gov.it/, raggiungibile, oltre che dai consueti motori di ricerca, anche dal sito internet comunale: https://www.comune.beinasco.to.it/attivitaproduttive.

   Gli organizzatori dei Centri di vacanza per minori compileranno la SCIA direttamente sul portale, inserendovi altresì i relativi allegati richiesti.

   La SCIA per attività che non prevedono somministrazione pasti può essere presentata sia attraverso il suddetto portale SUAP, sia nelle modalità sotto indicate al protocollo dell’Ente: in questo caso si chiede comunque di utilizzare la modulistica regionale, al fine di consentire un’uniformità d’istruttoria sia da parte di questo Ente che della Commissione di Vigilanza dell’ASLTO3, cui il documento viene inviato dal Comune.

   L’attività oggetto della segnalazione può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA al Comune di Beinasco, che provvederà alla trasmissione della documentazione all’ASL TO3, sia che si tratti di attività con somministrazione pasti sia senza pasti.

   In tutti i casi, il Centro vacanza deve inviare direttamente alla Struttura complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASLTO3 territorialmente competente (http://www.aslto3.piemonte.it/info/prevenzione/sian.shtml), tramite PEC (o posta elettronica), le informazioni contenute nell’allegato 2 della D.D. 392/2019 necessarie per il controllo ufficiale; questa trasmissione deve avvenire contestualmente (ovvero senza ritardo) rispetto alla trasmissione della SCIA Centro vacanza al Comune o al SUAP.

   La Determinazione Dirigenziale 17 maggio 2019, n. 392 (in allegato), approva i seguenti allegati:

  • Allegato 1 - "Indicazioni operative per la notifica sanitaria delle attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti nei Centri di vacanza per minori";
  • Allegato 2 - "Comunicazione dei dati relativi al Centro di vacanza per minori al fine del controllo ufficiale (Reg. (CE) 852/04, Reg. (CE) 882/04)", da inviare direttamente al SIAN dell'ASL territorialmente competente (tramite PEC o posta elettronica).

   Si ricorda, inoltre, che l'attività dei servizi di vacanza è soggetta a vigilanza e controllo da parte della Commissione di Vigilanza dell’ASL TO3 che potrà effettuare sopralluoghi in loco durante i periodi di svolgimento delle attività.

  1.  RESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) PER SERVIZI DI VACANZA SENZA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE O CHE NON NECESSITINO DI PRESENTAZIONE DI S.C.I.A. AL S.U.A.P.

   L'avvio del servizio di vacanza senza attività di ristorazione o che non necessiti di presentazione di S.C.I.A. al S.U.A.P. (esempio: i Centri di Vacanza che si avvalgono di forme di ristorazione riconducibili all'autoconsumo familiare, o quelli che si avvalgono di forme di ristorazione già autorizzate) è subordinato alla sola presentazione della S.C.I.A. (vedi link sopra) da trasmettere al Comune territorialmente competente. Per il Comune di BEINASCO la S.C.I.A. può essere presentata sia attraverso il suddetto portale SUAP, sia all'indirizzo: Comune di Beinasco - Servizio Politiche Educative – Piazza Alfieri,7 - 10092- con le seguenti modalità:

  • consegna a mano all'indirizzo sopra riportato;
  • invio raccomandata A/R al medesimo indirizzo (vale la data di arrivo al protocollo);
  • invio PEC all'indirizzo: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it.

   Le attività di preparazione e/o di somministrazione che rientrano in questa esenzione o che risultano già notificate (o già autorizzate, come prevedeva la normativa sanitaria antecedente l’anno 2007) non ricadono nell’obbligo di trasmissione della notifica sanitaria in allegato alla "SCIA Centri vacanza" (come previsto al paragrafo 2) ma, la presenza sul territorio di un Centro di vacanza per minori dove viene svolta attività di ristorazione, deve comunque essere segnalata al Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, secondo le modalità descritte dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale 17 maggio 2019, n. 392 (allegato).

   La S.C.I.A. è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestanti la piena rispondenza ai requisiti strutturali e di sicurezza dell'immobile ospitante, organizzativo gestionali del centro di vacanza, il possesso delle relative certificazioni/autorizzazioni richieste, nonché il numero e le figure professionali previste, secondo la modulistica, che è stata predisposta dalla Regione, da utilizzare uniformemente sul territorio regionale. Detto procedimento non soggiace alle procedure in materia di Sportello Unico Attività produttive. Il Comune, ricevuta la SCIA, trasmette la documentazione all'Azienda Sanitaria Locale e alla Struttura complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASLTO3.

   Eventuali informazioni possono essere richieste all'Ufficio Scuola ai seguenti numeri telefonici: tel. 011 3989 215 - 214

  1. 2.  PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) PER SERVIZI DI VACANZA CON ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE CON OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI S.C.I.A. (+ all. notifica sanitaria) AL S.U.A.P. (art. 6 Reg. CE n. 852/2004)

   La ristorazione in ambito dei Centri di Vacanza, in quanto forma di preparazione e somministrazione a terzi di alimenti, nonché forma di ristorazione collettiva, è un'attività soggetta a notifica sanitaria e successiva registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004.

   L'obbligo di presentazione della S.C.I.A. al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) per queste strutture è legato all'esistenza di un'attività di ristorazione intesa come preparazione di alimenti da parte di personale appositamente dedicato, per la successiva somministrazione.

   È altresì obbligatoria la presentazione di S.C.I.A. al S.U.A.P. anche nei casi di sola somministrazione di pasti veicolati in multi razioni forniti da ditte registrate.

   La notifica sanitaria da allegare alla S.C.I.A. ai fini della registrazione, è quella indicata nell'allegato A della D.G.R. 28-5718 del 2/10/2017 che è possibile scaricare cliccando sul link  http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/44/suppo1/00000010.htm

   Il S.U.A.P., dopo aver protocollato la S.C.I.A., provvederà al suo successivo inoltro Commissione di Vigilanza dell’ASLTO3.

   Si invitano i soggetti gestori al puntuale rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento sopra richiamata.

 





Sezione Questionario

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