Anagrafe

A.N.P.R. - ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) è una banca dati nazionale prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale ed istituita presso il Ministero dell’Interno. Prima dell’Anagrafe Unica della Popolazione Residente le nostre identità erano disperse in ottomila anagrafi comunali; il progetto A.N.P.R. le  sta  raccogliendo in  una  sola  anagrafe,  risparmiando  risorse  e  guadagnando in efficienza. Grazie ad A.N.P.R.:

  • il cittadino non deve più preoccuparsi di comunicare a ogni  ufficio  della  Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza;
  • le procedure di variazione dei dati sono semplificate e uniformate a livello nazionale;
  • è possibile ottenere certificati senza più bisogno di recarsi allo sportello.

Il Comune di Beinasco è subentrato nell’anagrafe  nazionale  nel  mese  di  ottobre  2018.  Secondo  i dati pubblicati sul sito del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione e aggiornati al mese di dicembre 2020, sono 7150 i comuni italiani già subentrati, per una  popolazione  già presente in anagrafe di oltre 55 milioni di cittadini.

Vantaggi per i cittadini e la Pubblica Amministrazione

A.N.P.R. è un passo essenziale nell’agenda digitale per rendere  possibili  successive  innovazioni, poiché un database a livello nazionale permette di superare il modello dell’autocertificazione, accorciando ed automatizzando tutte le procedure relative ai dati anagrafici. Con A.N.P.R. le amministrazioni possono dialogare in maniera efficiente tra di  loro avendo una  fonte unica  e certa per i dati dei cittadini. A.N.P.R. consente ai cittadini  vantaggi  immediati  come  la  richiesta  di certificati anagrafici in tutti i comuni, il cambio di residenza più semplice ed immediato e (a breve) la possibilità di ottenere certificati da un portale unico.

I servizi erogati

  • i certificati anagrafici di tutta la popolazione (Anagrafico di Nascita, Matrimonio o Morte, Cittadinanza, Storico di Cittadinanza, Esistenza in  vita,  Residenza,  Storico  di  Residenza, Residenza AIRE, Stato civile, Stato di Famiglia, Stato di famiglia e di Stato civile,  Stato di famiglia per iscritto in convivenza anagrafica, Stato di famiglia AIRE, Stato di famiglia con Rapporti di Parentela, Stato Libero), possono essere richiesti da qualsiasi Comune subentrato in A.N.P.R. a prescindere da quello di residenza;
  • tutti i cittadini, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS, possono accedere al sito ufficiale https://www.anpr.interno.it/portale/web/guest e consultare i loro dati anagrafici, compresi quelli dei figli minori, nonché stampare la propria autocertificazione;
  • A.N.P.R. consente di semplificare alcuni procedimenti. Ad esempio, al momento del cambio di residenza, per l’aggiornamento dei dati della patente e dei libretti di circolazione di autoveicoli e motoveicoli, sarà sufficiente indicare nella domanda di  residenza  se  tali  documenti  siano esistenti o meno, senza necessità di riportarne i dati o di produrre la loro fotocopia.

Nel prossimo futuro, inoltre, saranno attivate le seguenti ulteriori funzionalità:

  • possibilità di disporre di servizi online da  parte del cittadino, a  partire dal rilascio del certificato da un portale unico, con pagamento di imposta di bollo e diritti di segreteria, qualora previsti sul certificato, tramite specifico portale per i pagamenti elettronici (PagoPA), accessibile sia ai cittadini e imprese;
  • effettuazione del cambio di residenza con modalità digitale;
  • elezione di un domicilio digitale, ovvero un indirizzo di posta certificata  (PEC),  che  verrà utilizzato quale modalità esclusiva per la trasmissione di tutte le comunicazioni ufficiali.

Ulteriori informazioni

Per conoscere l’elenco dei comuni subentrati in A.N.P.R. o per qualsiasi altra informazione sull’Anagrafe Nazionale è possibile consultare il sito del Ministero dell’Interno https://www.anpr.interno.it/portale

 

 

 Con il subentro di tutti i Comuni in ANPR – l’Anagrafe Unica della popolazione Residente - anche i cittadini di Beinasco (subentrato già dal 2018) possono agevolmente effettuare il cambio di residenza online.

Il servizio è disponibile accedendo al portale di ANPR ((https://www.anagrafenazionale.interno.it) con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

RESIDENZA

Ogni cittadino che ha la dimora abituale in Italia ha il diritto-dovere di dichiarare all’ufficio anagrafe la propria residenza, cioè l’indirizzo dove effettivamente abita.

La residenza anagrafica è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001). La residenza è inoltre, di norma, il centro delle relazioni sociali e familiari, quindi il luogo in cui la persona, anche nel caso si sposti di frequenza, fa abitualmente ritorno.

La residenza deve essere dichiarata dai cittadini che:

  • Cambiano abitazione e provengono da un altro comune o dall’estero;
  • Cambiano l’indirizzo (via, numero civico, interno) nel territorio comunale;

La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dal trasferimento. L'Ufficiale d'Anagrafe effettua la variazione anagrafica nei due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione e provvede entro 45 giorni ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti. Si consiglia, ai fini dell’accertamento anagrafico, d’indicare il proprio cognome sia sul campanello, sia sulla buca delle lettere. In caso di accertamento positivo, non si riceverà alcuna comunicazione (silenzio-assenso).

In caso negativo, si riceverà una comunicazione di preavviso di rigetto con raccomandata A/R, che sospende i termini del procedimento e dà all’interessato 10 giorni per presentare osservazioni scritte. Qualora il nucleo familiare si trasferisca in una abitazione dove sono già residenti altre persone, e sussistono rapporti di parentela, affinità, matrimonio, convivenza, adozione, etc. con almeno una di loro, la persona o le persone entrano a far parte dello stesso stato di famiglia.

Nel caso in cui non sussistano tali vincoli, questo dovrà essere dichiarato al momento dell’istanza di iscrizione anagrafica o cambio indirizzo mediante la compilazione della dichiarazione di residenza. Una volta costituita la famiglia ed individuati i rapporti all’interno di essa, non è possibile dar luogo ad una eventuale scissione anagrafica per costituire due o più famiglie diverse, neppure nel caso in cui gli interessati dichiarino il venir meno del vincolo affettivo, in permanenza di coabitazione.

Iscrizione di un minore non accompagnato dai genitori o accompagnato da un solo genitore

Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è consigliabile presentare una dichiarazione di assenso del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore. In mancanza di tale assenso, l’ufficiale di anagrafe sarà comunque obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art.7 della Legge n.241/1990.  

Decreto Legge 28 marzo 2014, n.47, art.5 - Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015 (G.U. n.73 del 28.3.2014).

Secondo tale normativa, chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza, né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, prevedendo anche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto. 

La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti. Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione ma anche - e anzi, forse, prima - dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.

Si rammenta che in caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un Pubblico Ufficiale.

Come fare la domanda:

La dichiarazione di cambio di residenza può essere presentata con le seguenti modalità:

  • tramite il portale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per usufruire del servizio basterà accedere al portale dell'ANPR (https://www.anagrafenazionale.interno.it/): - nell’area riservata ai servizi al cittadino – con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica o CNS), compilare on-line la dichiarazione anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio. Dall’area riservata si può consultare, inoltre, lo stato di avanzamento della dichiarazione presentata e indicare una mail alla quale ricevere gli aggiornamenti.
  • per posta elettronica ordinaria o per posta elettronica certificata: in questi casi occorre scaricare il modello di residenza e dopo averlo compilato in ogni sua parte scansionarlo e allegare i documenti di identità di tutti coloro che si trasferiscono, il codice fiscale e il titolo giuridico sull’immobile.
  • con raccomandata: modello e documentazione posso essere inviati all’indirizzo: Comune di Beinasco - Piazza V. Alfieri 7, 10092 Beinasco (TO)
  • consegnando tutta la documentazione di persona all’ Ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12)
  • prendendo un appuntamento presso l’Ufficio per il Cittadino di Beinasco o di Borgaretto (telefonare ai seguenti recapiti: 011-3989332/258/235)

Documentazione necessaria:

  • modulo di dichiarazione residenza compilato correttamente in tutte le sue parti e firmato da tutti i componenti maggiorenni della famiglia;
  • copia di un documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che con esso si trasferiscono;
  • copia del codice fiscale del dichiarante e delle persone che con esso si trasferiscono;
  • titolo di occupazione dell’immobile (ad esempio: proprietà; contratto di locazione; comodato d’uso etc.)
  • documentazione integrativa per cittadini stranieri comunitari e non comunitari;

Allegati e modulistica:

  1.  riepilogo documentazione richiesta;
  2. modello dichiarazione residenza per iscrizione in ANPR o cambio residenza;
  3.  dichiarazione di conoscenza per trasferimento di residenza di minore

RESIDENZA TEMPORANEA

L’Anagrafe della popolazione Temporanea è un particolare tipo di registro che consente alle persone che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune, di segnalare la propria situazione al Comune in cui hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio.

La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune da non meno di quattro mesi e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale. L’iscrizione all’Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un’attestazione in cui si dichiara l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa derivare alcun diritto assimilabile alla residenza.

CHI PUO’ RICHIEDERLA

Cittadini residenti in un altro comune italiano o cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), purché dimoranti da quattro mesi.La residenza temporanea non può essere concessa a persone già residenti nel Comune.

COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione di residenza temporanea deve essere compilata dal diretto interessato e munita di documento di riconoscimento. Se si trasferiscono anche altre persone maggiorenni della famiglia, il modello di richiesta deve essere sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni.In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, per l’iscrizione nel registro dei residenti temporanei è necessario presentare copia del titolo di occupazione dell’abitazione (es. contratto d’affitto, atto di proprietà ecc.).

COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

  • La dichiarazione potrà essere presentata:
  • direttamente all’Ufficio per il Cittadino; 
  • tramite posta raccomandata;

per via telematica ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di PEC del dichiarante;
  3. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

PROCEDIMENTO

La registrazione della pratica avviene entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione. Successivamente verrà avviata la fase di accertamento che dovrà concludersi entro 45 giorni. L’iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l’Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.L’iscrizione e la cancellazione nel registro dei Residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva. 

ALLEGATI

- Modulo dichiarazione residenza temporanea

   Il cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione presso l’Ufficio per il cittadino, utilizzando l’apposito modulo ministeriale di trasferimento di residenza all’estero. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi, entro 90 giorni dall'arrivo all'estero, al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.

   Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire (Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero) e la cancellazione dal registro della popolazione residente.

   Se entro un anno il Comune non riceverà dal Consolato la richiesta di iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità.

   Il cittadino non italiano, che ha trasferito definitivamente la residenza all'estero, può utilizzare il medesimo modulo.

   Il modulo compilato in tutti i campi obbligatori contrassegnati da un asterisco "*" può essere presentato con le seguenti modalità:

  • di persona, direttamente presso l’Ufficio per il cittadino di Beinasco in piazza Generale dalla Chiesa 1, dal lunedì’ al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13 con prolungamento il mercoledì fino alle ore 18:00, oppure presso l’Ufficio per il cittadino di Borgaretto in piazza Kennedy, 37, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13;
  • con raccomandata, via fax, per posta elettronica ordinaria o certificata. In questi casi si deve ritirare il modulo presso l’Ufficio per il cittadino oppure scaricarlo dal sito internet. Dopo averlo compilato in ogni sua parte e firmato si potrà trasmetterlo con raccomandata o fax, insieme con una fotocopia completa (fronte - retro) del proprio documento d’identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R.445/2000). L’invio per posta elettronica presuppone la scansione del modulo e del documento d’identità.

RECAPITI:

Postale: Comune di Beinasco – piazza Alfieri n. 7 – 10092 BEINASCO ( TO ).

Fax: 011/3989382.

PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

e-mail: demografici@comune.beinasco.to.it

 

 

CONVIVENZA DI FATTO

   La Convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

REQUISITI

   Per potere essere considerata Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:

  • Essere maggiorenni;
  • Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune;
  • Avere un legame affettivo stabile;
  • Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale;
  • Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • Non essere parenti né affini o adottati tra di loro.

DIRITTI

La legge 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia e di ricovero, il diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
  • la designazione dell’altro convivente quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata;
  • alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà;
  • la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
  • l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
  • i diritti del convivente nell’attività di impresa;
  • la nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata;
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite;
  • le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza.  Il contratto è facoltativo.  Il notaio o avvocato che provvede alla stipula del Contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata deve trasmetterla all’anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10 giorni, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti.

PER DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

   Gli interessati devono presentare all’ufficio Anagrafe apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione può essere inoltrata:

   L’inoltro via casella e-mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  1. acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità   dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC;
  2. sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.

LA CONVIVENZA DI FATTO CESSA IN CASO DI:

  • morte del convivente;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra il convivente e un’altra persona;
  • scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una o di entrambe le parti;
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o da entrambe le parti;
  • in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto.

LA RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVIVENZA DI FATTO potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate.

Scarica: Dichiarazione convivenza di fatto

Scarica: Dichiarazione cessazione convivenza di fatto - entrambi i conviventi

Scarica: Dichiarazione cessazione convivenza di fatto - singolo convivente

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

Da ottobre 2018 l’Istat ha avviato il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, la rilevazione che consente, con cadenza annuale e non più decennale, di rilasciare informazioni continue e tempestive sulle principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia.

Il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, come accadeva in passato, ma solo un campione selezionato di esse, e grazie all’integrazione dei dati raccolti con le rilevazioni campionarie con quelli provenienti dalle fonti amministrative consente di restituire informazioni rappresentative dell’intera popolazione. Le prime due rilevazioni del 2018 e 2019 hanno visto il coinvolgimento per anno di un campione di circa un milione e quattrocentomila famiglie in oltre 2.800 comuni, tra i quali il comune di Beinasco.

L’ultima rilevazione si è chiusa il 20 dicembre 2019. Nel 2020, a fronte dell’emergenza Covid-19, l’Istat ha modificato parzialmente il disegno censuario sospendendo, per la piena tutela della salute delle famiglie e dei lavoratori, le attività di raccolta dati sul territorio e presso le famiglie, tradizionalmente svolte da ottobre a dicembre ma avviate, a livello organizzativo, sin dal mese di marzo, e privilegiando soluzioni metodologiche più adeguate al contesto, come l’intensificazione dell’utilizzo dei dati amministrativi.

Nel 2021 è prevista la ripresa delle rilevazioni sul campo e il recupero di tutte le attività sospese nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. La strategia dei censimenti permanenti è estesa a tutte le aree tematiche: popolazione e abitazioni, imprese, istituzioni non profit e istituzioni pubbliche. A partire dal 2021 anche il censimento dell’agricoltura diventerà permanente.

Grazie all’integrazione tra fonti amministrative e rilevazioni campionarie i nuovi censimenti garantiscono l’esaustività, l’aumento della quantità e qualità dell’offerta informativa, ilcontenimento del fastidio statistico sui rispondenti, la riduzione dei costi complessivi. L’Istat rende disponibili i primi risultati dei censimenti permanenti, realizzati attraverso rilevazioni continue a cadenza annuale, biennale o triennale ai seguenti link: http://esploradati.censimentopopolazione.istat.it; http://dati-censimentipermanenti.istat.it

 

RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Tramite Anagrafe Nazionale Popolazione Residente in esenzione dei Diritti di Segreteria e bollo  (fino al 31 dicembre 2021)

A partire dal 15 novembre e fino al 31 dicembre 2021 i Cittadini potranno scaricare dal sito di ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), nella sezione dedicati ai Servizi al Cittadino (www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/) , i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. 

Utilizzando questo strumento i certificati vengono rilasciati in esenzione sia dei diritti di segreteria che del bollo, a prescindere dall’uso. 

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: 

  • Anagrafico di nascita
  • Anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Stato di famiglia e di stato civile
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato Libero
  • Anagrafico di Unione Civile
  • di Contratto di Convivenza

Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e la possibilità di scaricare in formato pdf i certificati e/o riceverli via mail. Per accedere al servizio occorre essere dotati di Spid, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Rivolgendosi all'Ufficio per il Cittadino

Per il rilascio delle certificazioni anagrafiche non scaricabili in autonomia tramite il sito di ANPR ed esenti dall’imposta di bollo occorre inviare apposita richiesta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.beinasco.legalmail.it (riceve anche da posta non pec) corredata di:

  • Modulo di richiesta scaricabile qui;
  • Copia di un documento di identità del richiedente. 

Per il rilascio delle certificazioni anagrafiche il cui uso dichiarato prevede applicazione dell’imposta di bollo è possibile contattare l’Ufficio per il Cittadino e richiedere un appuntamento telefonando ai numeri 011 3989332 – 0113989259 o inviare richiesta tramite posta ordinaria (busta affrancata e indirizzo per la risposta) presentando:

  • Modulo di richiesta scaricabile qui;
  • Copia di un documento di identità del richiedente;
  • Marca da bollo di Euro 16,00 da inserire nella busta (sarà cura dell’Ufficiale d’Anagrafe apporre la marca da bollo sul certificato richiesto). 

L’Ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 con riferimento all’articolo 4 dell’Allegato A) tariffa Parte I (modificata con D.M. 20 agosto 1992) le certificazioni anagrafiche richieste da soggetti privati, agenzie di informazioni, avvocati, notai, banche, assicurazioni, agenzie di investigazioni, sono soggette all’imposta di bollo da € 16,00 fin dall’origine, come ribadito dal Ministero delle Finanze con proprie risoluzioni (n. 450825 del 10 novembre 1990 e n. 301694 del 21 novembre 1986). Non saranno accolte richieste in esenzione dall’imposta di bollo non compatibili con l’attività e l’oggetto sociale di tali soggetti comunque formulate. 

Nei rapporti con gli uffici pubblici e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni in quanto i suddetti uffici non possono né richiederli né accettarli. 

Costo dei certificati

  • Con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 25 settembre 2019 i diritti di segreteria per le certificazioni in carta semplice e in bollo sono stati soppressi.
  • Per i certificati soggetti all’imposta di bollo, è richiesta una marca da bollo da Euro16,00.
  • Restano invariati i diritti di segreteria unicamente per i certificati storici, per i quali è richiesto il pagamento di diritti pari a Euro 2,58 per i certificati in carta semplice ed Euro 5,16 per quelli soggetti all’imposta di bollo. Per i certificati storici di famiglia il costo è riferito a ciascun componente.

Esenzioni previste dalla normativa

Le certificazioni anagrafiche e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono di norma soggette all’imposta di bollo tranne nei casi di previsti dalla normativa vigente indicati di seguito:

  • Adozione, Affidamento, Tutela Minori - Art. 13, tabella all. B) DPR 642/1972 e art. 82 L. 184/1983
  • C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) nominato dal Tribunale o dal Pubblico Ministero, Curatore Fallimentare - Art. 16, tabella all. B) DPR 642/1972
  • Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno (certificati da produrre nel procedimento) - Art. 13, tabella all. B) DPR 642/1972 e Circolare Ministero Giustizia Prot. M-DG.DAG del 5 febbraio 2007.14803.U
  • ONLUS (organizzazioni non lucrative) - Art. 27 bis, tabella all. B) DPR 642/1972
  • Pensione Estera (richiesti da Enti previdenziali esteri) - Art. 9, tabella all. B) DPR 642/1972
  • Processuale (certificati da produrre nel procedimento) - Art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circolare Agenzia delle entrate, 14.8.2002 n. 70/E
  • Separazione / Divorzio - Art. 19 della legge 74/1987
  • Società Sportive - Art. 8-bis, tabella all. B) DPR 642/1972
  • Variazione toponomastica stradale e numerazione civica - Art. 16 comma 8 della L. 537/1993
  • Borsa di studio e presalario (applicabile solo a borse di studio e presalario erogati da soggetti privati) - Art.11,Tabella B, allegata al DPR n.642/1972
  • Uso Notifica Atti Giudiziari (per richieste da parte di Studi Legali) - Art. 18 del DPR n.115 del 2002
  • Uso recupero crediti (da parte del difensore d’ufficio nell’ambito di un procedimento penale) - Art. 32 comma 1 delle Disp. Att. Codice Procedura Penale
  • Controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie  - Art. 10 della legge 533/1973
  • Esercizio e tutela dei diritti elettorali - art. 1, tabella allegato B) DPR 642/1972

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

   Tutte le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, ACI, Poste, ecc.) non possono richiedere certificati, ma sono tenuti ad accettare in sostituzione una semplice dichiarazione in carta libera: l'autocertificazione.

  Tale dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata all’ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

  Anche i privati che vi consentono possono accettare l'autocertificazione. Possono avvalersi dell’autocertificazione tutti i cittadini maggiorenni italiani  ed i cittadini della Comunità Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono comprovare con l'autocertificazione solo stati, fatti, e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici. 

    Si possono comprovare con l'autocertificazione i seguenti stati, fatti e qualità personali:

  • luogo e data di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti politici;
  • lo stato di coniugato o vedovo o di stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio;
  • decesso del coniuge, dell'ascendente, del discendente;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio ed esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di   aggiornamento e  di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipoprevisti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero di codice fiscale, della partita I.V.A. e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili;
  • iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo,
  • tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio,
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.  

    L’autocertificazione non è ammessa per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità alle norme della Comunità Europea, marchi, brevetti.  

    Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari.

    Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

    Il modulo per l’autocertificazione  può essere scaricato da questo sito oppure è disponibile presso gli Uffici per il cittadino di Beinasco e Borgaretto.

    L’autocertificazione non ha alcun costo. 

Modulo dichiarazione sostitutiva certificazione – versione completa

Modulo dichiarazione sostitutiva certificazione – versione residenza - stato civile - stato di famiglia

Modulo dichiarazione sostitutiva certificazione – versione generica

AUTOCERTIFICAZIONE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

DAL 15 SETTEMBRE 2020 I PRIVATI SONO TENUTI AD ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (meglio conosciuto come Decreto Semplificazioni), diviene operativo l’insieme di norme finalizzato ad accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici e semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. L’articolo 30 bis del decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più solo nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione

Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’articolo 2 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, adesso allo stesso articolo 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.

Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’articolo 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.

Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti solo ai privati ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro.

Quindi, mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.

Oltre ad agevolare i cittadini, questa novità fornisce ai privati più garanzie, perché li mette nella condizione di effettuare gli accertamenti che ritengono necessari. A tal fine, i moduli per l’autocertificazione sono stati aggiornati con la dicitura in calce: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”.

L’autorizzazione da parte dei cittadini a svolgere eventuali verifiche dei dati presso i soggetti competenti dovrebbe incentivare l’uso e la diffusione dell’autocertificazione, nell’interesse di tutti a velocizzare i tempi di effettuazione delle pratiche, come nel caso delle banche e delle assicurazioni.

Allegati:

Modulo dichiarazione sostitutiva certificazione – versione completa

Modulo dichiarazione sostitutiva certificazione – versione residenza - stato civile - stato di famiglia

Modulo dichiarazione sostitutiva certificazione – versione generica

AUTENTICHE DI FIRMA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’

   Per effetto della semplificazione amministrativa, per la presentazione di domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle pubbliche amministrazioni od agli altri soggetti incaricati di pubblici servizi, non è più richiesta la firma autenticata.

   Il cittadino maggiorenne può sottoscrivere la dichiarazione allegando copia di un documento in corso di validità.

Modello: Dichiarazione sostitutiva per pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi

   L'autentica della firma può essere richiesta presso l’Ufficio per il cittadino quando le suddette dichiarazioni sono dirette a privati.

   Inoltre, l’autentica della firma è necessaria anche quando la dichiarazione è diretta alle pubbliche amministrazioni od ai soggetti incaricati di pubblici servizi per la riscossione da parte di terzi di benefici economici.

   E’ possibile autenticare la firma per:

  • sottoscrizioni inerenti la dichiarazione di stati, qualità personali e fatti di diretta conoscenza (anche riguardanti terzi purché nell'interesse del dichiarante);
  • dichiarazione di vendita di veicoli;
  • quietanze liberatorie;
  • deleghe alla riscossione della pensione e dei ratei maturati e non riscossi.

   La documentazione da presentare:

  • documento di riconoscimento valido;
  • atto, debitamente compilato, su cui autenticare la firma;
  • marca da bollo, quando richiesta.

Modelli

Dichiarazione sostitutiva per privati;

Dichiarazione sostitutiva per successione;

Quietanza liberatoria;

Delega pensione;

Ratei maturati e non riscossi.

AUTENTICA DI FIRMA SUGLI ATTI DI VENDITA DI BENI MOBILI REGISTRATI

Chi può richiederla

Ogni cittadino che detiene la proprietà di un bene mobile registrato (autoveicoli, motocicli, barche, velivoli ecc.) può sottoscrivere la “dichiarazione di vendita” presso gli uffici anagrafici.

Come e quando richiederla

Il venditore del bene deve presentarsi all'Ufficio per il Cittadino munito di un documento di riconoscimento valido, dell'originale del certificato di proprietà del bene che intende alienare debitamente compilato nella parte “Dichiarazione di vendita” dove deve essere riportato il prezzo di vendita e i dati completi dell'acquirente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale).

Occorre inoltre una marca da bollo da Euro16,00.

La firma del venditore dovrà essere effettuata solo alla presenza dell'ufficiale di anagrafe e non prima. I certificati di proprietà digitali possono essere autenticati solo se predisposti direttamente dagli Uffici PRA/ACI, o da agenzie di pratiche auto abilitate e deve essere presentato il CdPD in tutte le sue pagine. Nel caso in cui il CdPD venisse presentato non completo o con la dicitura riportata sulla prima pagina "Valido ai soli fini della visualizzazione", non sarà possibile effettuare l'autentica della sottoscrizione.

Il funzionario comunale non è tenuto a verificare il regime patrimoniale nel caso in cui il sottoscrittore sia coniugato. Perciò la condizione di soggetto in comunione dei beni deve essere dichiarata al momento dell’autentica al funzionario che provvede all’autentica della firma degli interessati.

Informazioni utili

Oltre agli uffici comunali l’autentica di firma può essere richiesta anche ai titolari degli STA - Sportelli Telematici dell’Automobilista (uffici provinciali ACI che gestiscono il PRA, uffici provinciali della Motorizzazione Civile, delegazioni ACI e studi di consulenza automobilistica). Per il passaggio di proprietà - intestazione del veicolo, trascrizione e pagamento delle relative imposte - è necessario rivolgersi al Pubblico Registro Automobilistico o presso gli uffici provinciali dell'ACI oppure presso un'agenzia di pratiche auto.

AUTENTICA DI COPIE DI DOCUMENTI

Cos’è l’autentica di copia

L'autenticazione di una fotocopia consiste nell'attestazione di conformità con l'originale, scritta alla fine di una copia, da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Oltre alla firma per esteso e al timbro dell'ufficio (apposti in calce se possibile, altrimenti sul retro), se la copia è formata da più fogli ciascuno di essi deve contenere la firma del medesimo pubblico ufficiale.

È possibile ottenere la copia conforme sia di un atto pubblico (ossia che ha un unico originale depositato presso il pubblico ufficiale che l'ha formato o ricevuto), sia di un atto privato (atti di natura negoziale, contratti, promesse unilaterali, statuti e atti costitutivi di associazioni, ecc.).

Come e quando richiederla

L’autentica può essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento originale o presso il quale è depositato, nonché da un notaio, cancelliere, oppure da un funzionario incaricato dal Sindaco, previa esibizione del documento originale da parte dell’interessato. Nel caso in cui non vi sia la certezza assoluta che il documento mostrato in visione sia effettivamente un originale, o se la copia non risultasse identica all'originale, l'autentica non potrà essere effettuata. Se la copia autentica di un documento deve essere presentata ad una Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi, l'autenticazione può essere fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente.

In luogo dell’autentica di copie, si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nei seguenti casi: 

  • atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione;
  • copie di pubblicazioni (ad es. testi scientifici, articoli su riviste, etc.);
  • titoli di studio o di servizio;
  • documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati.

Costi

L'autentica di copia è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00) a meno che non sia prevista un'esenzione di legge, che deve essere espressamente dichiarata da chi richiede l'autentica.

Validità

La fotocopia autenticata non ha scadenza. Documenti necessari

  • originale del documento o dell'atto di cui è richiesta la copia autentica;
  • fotocopia dell'originale da autenticare
  • documento di riconoscimento di chi esibisce l'originale ai fini dell'autentica;
  • marca da bollo da Euro 16,00 (eventuale).

   Dal 15 gennaio 2018 la carta d’identità viene rilasciata unicamente in modalità elettronica (C.I.E.). La nuova carta d’identità è realizzata in materiale plastico e ha le dimensioni di una carta di credito; inoltre può essere utilizzata anche per richiedere un’identità digitale sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (S.P.I.D). Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito informatico dell’Agenzia per l’Italia Digitale (www.agid.gov.it).

   La C.I.E. non viene rilasciata allo sportello ma direttamente dal Ministero dell’Interno. Il Comune provvede a reperire e inserire i dati necessari per l’emissione e il documento sarà inviato entro sei giorni al domicilio del richiedente oppure a un altro recapito indicato.

   La carta equivale al passaporto ai fini dell’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali. Per conoscere l'elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d'identità, è possibile consultare il sito Viaggiare Sicuri a cura del Ministero degli Affari Esteri.

   I cittadini stranieri residenti in Italia possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta di identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio.

VALIDITÀ 

   Il documento, per i maggiorenni, ha validità di 10 anni dalla data di rilascio. Per i minori di 18 anni la carta d’identità elettronica ha validità:

  • 3 anni per i minori di 3 anni; 
  • 5 anni nella fascia di età compresa tra i 3 e i 18 anni. 

Si precisa che:

le carte d’identità attualmente in possesso dei cittadini (cartacee o elettroniche rilasciate da altri Comuni) continuano ad avere validità fino alla loro naturale scadenza;

  • la variazione della residenza o dell’indirizzo non comporta la sostituzione o l’aggiornamento della carta d’identità, che continua ad avere validità fino alla scadenza;
  • si può richiedere una nuova carta d’identità già a partire da sei mesi prima della data di scadenza. 

COSA SERVE  

   Gli interessati, residenti nel comune di Beinasco, devono presentarsi di persona all’Ufficio per il Cittadino muniti di:

  • carta d’identità scaduta, o in scadenza, o deteriorata; fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco. La fototessera deve avere i requisiti precisati dal Ministero dell’Interno (vedi linee guida);
  • codice fiscale;
  • per i cittadini stranieri extra UE, permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione che comprovi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione della domanda di rinnovo oltre alla fotocopia del permesso scaduto);
  • per i minorenni è richiesta la presenza dell’interessato e di almeno uno dei genitori o del tutore. Ai fini della validità per l’espatrio, si richiede la presenza di entrambi i genitori o del tutore, muniti di un valido documento. In caso di impossibilità di uno dei genitori a recarsi allo sportello, occorre l’atto di assenso all’espatrio del genitore assente, unitamente alla fotocopia del documento di identità;
  • in caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento, per rifare la carta d’identità elettronica occorre consegnare l’originale deteriorato o copia della denuncia resa all’autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia) e altro documento di riconoscimento (in mancanza è necessario contattare anticipatamente l’Ufficio per il Cittadino).

   Prima di presentarsi in Comune, il cittadino deve verificare che le generalità riportate nel codice fiscale e quelle indicate nella carta d’identità ancora in possesso siano le stesse. In caso di discordanza è necessario contattare l’Ufficio per il Cittadino. 

  Se il richiedente il documento d’identità non è in possesso della carta d’identità scaduta o in scadenza e non ha altro documento di riconoscimento è necessario contattare anticipatamente l’Ufficio per il Cittadino.

COSTO

   Il costo della carta d’identità elettronica è di € 22,21 (€ 16,79 per stampa e spedizione e € 5,42 per diritti comunali).

COME SI RICHIEDE

   Allo sportello vengono acquisiti tutti i dati necessari, la foto, le impronte digitali e la firma del cittadino. La richiesta viene poi inviata telematicamente al Ministero dell’Interno che si occuperà della produzione e dell’invio della carta d’identità elettronica all’indirizzo indicato.

   All’atto della richiesta il cittadino può esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi e dei tessuti. In caso di consenso è previsto l’inserimento automatico nell’apposito registro dei donatori. La manifestazione di volontà potrà essere rilasciata anche in un secondo momento rivolgendosi direttamente alla propria ASL. Inoltre, sarà possibile modificare la propria decisione in qualsiasi momento, sempre recandosi presso la propria ASL. Per maggiori informazioni è possibile scaricare l’opuscolo informativo oppure consultare il sito internet http://www.donalavita.net/ 

ORARI

Ufficio per il Cittadino di Beinasco centro:

  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00;
  • il mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 18.30, esclusivamente su appuntamento (per le prenotazioni è possibile telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30 ai numeri 011/3989258 – 011/3989235 – 011/3989332.

Ufficio per il Cittadino di Borgaretto: 

  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

CASI PARTICOLARI

   A partire dal 15 gennaio 2018 non è più consentito il rilascio della carta d’identità in formato cartaceo. Fanno eccezione i casi di reale e documentata urgenza (anche tramite dichiarazione sottoscritta dal richiedente su apposito modulo) dovuti a:

  • motivi di salute; 
  • viaggio; 
  • consultazione elettorale;
  • partecipazione a concorso;
  • partecipazione a gara pubblica. 

   I cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, al momento possono richiedere la carta di identità soltanto in formato cartaceo. Inoltre è possibile richiedere il documento anche presso il Consolato competente.

   Possono richiedere la carta d’identità anche i cittadini non residenti ma temporaneamente dimoranti a Beinasco, previo nulla-osta del Comune di residenza.

   Per la carta di identità in formato cartaceo valgono le stesse indicazioni fornite per la carta d’identità elettronica. Varia il numero delle fototessere necessarie (occorrono n. 2 fototessere) e il costo dei diritti, pari ad € 5,42.

DOVE RIVOLGERSI 

Ufficio per il Cittadino di Beinasco centro 

Piazza Generale Dalla Chiesa 1 

Tel. 011/3989258 – 011/3989259

Fax: 011/3989382

Mail: demografici@comune.beinasco.to.it  

P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it  

Ufficio per il Cittadino di Borgaretto

Piazza Kennedy 37/a

Tel. 011/3989316

Fax: 011/3989382  

Mail: demografici@comune.beinasco.to.it 

P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Una scelta in Comune

Esprimi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti

   Il Comune di Beinasco, in collaborazione con il Coordinamento regionale delle Donazioni e dei Prelievi di organi e Tessuti, ha attivato dal 1 gennaio 2016, la registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti all'Ufficio per il Cittadino.

 Per saperne di più clicca qui

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